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Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande s'intende la vendita per il consumo sul posto, ovvero tutti casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico attrezzata a tal fine.
La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata all'ufficio commercio del Comune competente per territorio e deve indicare i seguenti elementi:
Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.
Allegati alla richiesta di autorizzazione:
La documentazione di cui sopra può essere presentata anche dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune ma, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività.
L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato. L'esercente può scegliere l'orario di apertura e chiusura che preferisce nei limiti previsti dal Sindaco. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede.
Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.
L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due giorni d'anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.
Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.
Riposo settimanale:Non sussiste più l'obbligo del riposo settimanale, la cui osservazione è a discrezione dell'esercente.